(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19
                         del 10 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.   La  presente  legge  disciplina,  nel  rispetto  dei  principi
stabiliti dall'articolo 16, commi 1 e  2,  della  legge  17  febbraio
1992, n. 179, la formazione e la realizzazione di programmi integrati
di  riqualificazione  urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati
ad una piu' razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio
della Regione, ed in particolare  del  patrimonio  edilizio  e  delle
infrastrutture in esso presenti.
  2.  Il  programma  integrato,  disciplinato  dalla  presente legge,
costituisce piano attuativo dello strumento urbanistico generale.